Rivalutazione fiscale del costo delle partecipazioni

Entro il 30.11.2024 può essere rivalutato il valore (fiscale) delle partecipazioni

Rivalutazione fiscale del costo delle partecipazioni

Il decreto Omnibus ha prorogato al 30 novembre 2024 la possibilità di rivalutare il costo fiscalmente rilevante delle partecipazioni e dei terreni posseduti da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali alla data del 1° gennaio 2024.

La possibilità di rivalutare con effetti fiscali il valore di carico della partecipazione non è una novità, ma rappresenta sempre un interessante e utile strumento per pianificare il carico fiscale nelle ipotesi di successiva cessione della partecipazione. Nel caso in cui la cessione di una partecipazione sia già programmata o sia prossima alla sua definizione, la rivalutazione risulta allora certamente utile per ridurre le imposte da pagare.

Entro il 30 novembre 2024 dovrà essere redatta e giurata la perizia di stima del valore della partecipazione posseduta e versata la prima rata (delle tre massime previste) dell’imposta sostitutiva del 16%.

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Siamo esperti in valutazioni d’azienda

L’attività di valutazione di una quota di partecipazione, oggetto di possibile rivalutazione ai fini fiscali, presenta delle peculiarità proprie di questo contesto valutativo che è importante non dimenticare e altrettanto fondamentale saper gestire.
 
Oggetto di stima è infatti la quota di partecipazione, da determinare, come previsto dall’art. 5 c. 1 L. 28/12/2001 n. 448 (così come richiamata dal Decreto Energia), quale frazione del patrimonio netto della Società. Ciò significa che:
 
  • l’unità di valutazione è rappresentata dall’intera azienda e non dai singoli titoli che compongono il capitale;
  • deve essere valutata l’intera società, estrapolando poi il valore della partecipazione previa applicazione della percentuale di proprietà, senza applicazione di premi di maggioranza e/o sconti di minoranza;
  • la prospettiva da adottare nella valutazione coincide con quella degli operatori partecipanti al mercato (market participant), dovendo quindi escludere dalla stima quell’insieme di elementi che sono specifici del soggetto che detiene l’attività da valutare (sinergie speciali che lo specifico soggetto è in grado di realizzare dall’uso congiunto dell’attività con altre attività di cui detiene il controllo). 
La valutazione è volta alla stima di un “valore convenzionale” (secondo la tassonomia dei Principi Italiani di Valutazione) poiché, partendo dalla individuazione del valore di mercato della partecipazione, a questo non saranno applicati premi di maggioranza o sconti di minoranza, in quanto l’art. 5, c. 1 L. 28/12/2001 n. 448 prevede che il valore corrisponda alla frazione del patrimonio netto della società alla data di riferimento.
 
I Principi Italiani di Valutazione definiscono il valore di mercato di un’attività come il prezzo al quale verosimilmente la medesima potrebbe essere negoziata, alla data di riferimento dopo un appropriato periodo di commercializzazione, fra soggetti indipendenti e motivati che operano in modo informato, prudente, senza essere esposti a particolari pressioni.
Il valore di mercato differisce quindi dal valore del capitale economico (o valore intrinseco) di un’attività (partecipazione), in quanto quest’ultimo esprime un valore (e non un prezzo) frutto di analisi fondamentale che richiede la stima dei benefici economici e la quantificazione del rischio ad essi associato. Il valore di mercato, quindi, a differenza del valore intrinseco:
 
  • riflette il massimo e miglior uso dell’attività (highest and best use), ossia l’uso che ne massimizza il potenziale che è operativamente possibile, finanziariamente e legalmente consentito (può essere l’uso corrente o un uso alternativo della stessa) e che un partecipante al mercato realisticamente considererebbe;
  • non postula la razionalità dei prezzi fatti; essendo una stima del prezzo più probabile sul mercato alla data di valutazione, deve riflettere le specifiche condizioni nel mercato di riferimento dell’attività alla data di valutazione (stima point in-time);
  • include la quota di sinergie (c.d. universali) e di efficientamenti che sarebbero ragionevolmente riconosciute al venditore nell’ambito di una transazione tra generici partecipanti al mercato (market participant);
  • non include le sinergie speciali, ossia le sinergie che uno specifico soggetto (acquirente industriale / strategico) è in grado di realizzare in aggiunta alle sinergie universali. 
Effettuare una valutazione ai fini della rivalutazione a fini fiscali del costo della partecipazione, che sia compliant con la normativa e la miglior prassi di rifermento, risulta quindi fondamentale per poter affrontare eventuali verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 
Lavoriamo con professionalità e rispetto delle parti

Data la natura molto complessa della rivalutazione fiscale del costo delle partecipazioni, per uno studio commercialista questa attività può consumare tempo e risorse in percentuale eccessiva rispetto al valore della consulenza. Per questo motivo, offriamo la nostra competenza specifica in affiancamento agli studi, in maniera del tutto trasparente rispetto al cliente finale.
 
Siamo da anni impegnati nell’ambito delle valutazioni d’azienda e della rivalutazione fiscale delle quote di partecipazione e siamo convinti che il buon esito delle nostre attività passi dalla nostra professionalità, ossia dalle competenze tecniche e dal rispetto del ruolo che i commercialisti e i consulenti delle aziende svolgono.
 
 
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