La contabilizzazione dei Derivati

Strumenti Finanziari Derivati

Dal 1° gennaio 2016 e per effetto del D.Lgs. n.139/15 di recepimento della Direttiva UE/2013/34, i contratti derivati entrano a pieno titolo nelle voci di bilancio. A tal fine la struttura del bilancio è stata modificata per tenere conto di tale obbligo.
 
In Stato patrimoniale sono state introdotte le seguenti voci:
 

Attivo   Passivo
B.III.4) Strumenti finanziari derivati attivi (Immobilizzazioni finanziarie)   A.VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (Patrimonio  netto)
C.III.5) Strumenti finanziari derivati attivi (Attività finanziarie non immobilizzate)   B.3) Strumenti finanziari derivati passivi (Fondi rischi e oneri)
 
 
A conto economico sono state introdotte le seguenti voci:
 
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
D.18.d) Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati
D.19.d) Svalutazioni di strumenti finanziari derivati

 
 
L’OIC (Organismo Italiano di Contabilità), organo deputato dal legislatore ad emanare i principi contabili nazionali, ha emanato il principio contabile OIC32 Strumenti finanziari derivati.

Ai sensi dall’articolo 2426 comma 1) numero 11 bis del codice civile, “gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari derivati, sono iscritti al fair value”.
 
Gli strumenti finanziari derivati sono valutati al fair value sia alla data di rilevazione iniziale sia ad ogni data di chiusura del bilancio, pertanto, alla sottoscrizione del derivato e a ogni chiusura di esercizio va calcolato il fair value del derivato.

Nel tentativo di “semplificare” per quanto possibile l’applicazione della normativa, l’OIC32 Derivati ha introdotto la casistica di contabilizzazione delle coperture contabili per le relazioni di copertura semplici.


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